un elenco tassativo di casi
Le Cause di Nullità
Di seguito una breve rassegna dei motivi che, se esistenti al momento della celebrazione delle nozze, possono portare alla dichiarazione di nullità.
Per non creare false aspettative (magari deluse) sarà comunque opportuno indagare ogni concreta vicenda coniugale con l’aiuto di una persona esperta in Diritto Canonico.
.01
Insufficiente Uso di Ragione
can. 1095,1 Codice Diritto Canonico
Questo motivo di nullità si presenta nel caso in cui almeno uno degli sposi non fosse in grado di comprendere e volere il matrimonio a cui stava acconsentendo.
Ciò può avvenire per un motivo contingente o cronico (ad esempio: malattie psichiatriche come schizofrenia, psicosi, paranoia, o assunzione di alcool, di sostanze stupefacenti, di farmaci). In questi casi il soggetto è incosciente del proprio stato e, quindi, incapace di autodeterminarsi liberamente in ordine alla scelta del matrimonio.
.02
Grave Difetto di Giudizio
can. 1095,2 Codice Diritto Canonico
Vi è incapacità consensuale anche quando il nubente (uno degli sposi) manchi gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali reciproci.
In questo caso il soggetto, pur essendo cosciente del proprio stato e consapevole dell’atto del matrimonio, manca della capacità di valutare praticamente e concretamente gli effetti del matrimonio che sta per celebrare: capacità di ponderare la scelta del matrimonio, di quel matrimonio e di quel partner. Questa incapacità si verifica in caso di gravi forme di nevrosi e psicopatie, a causa di alcolismo e tossicodipendenza. La discrezione di giudizio è una maturità psicologica che ha interferenze con la maturità affettiva.
.03
Incapacità di Adempiere
can. 1095,3 Codice Diritto Canonico
L’invalidità del consenso può derivare anche da cause di natura psichica che compromettono la possibilità di assumere ed adempiere agli obblighi essenziali, e quindi vanificano la volontà di contrarre matrimonio.
Deve trattarsi di un'incapacità particolarmente rilevante, che si esprime in una grave forma di anomalia.
Cause di natura psichica gravi, che possono compromettere un valido consenso sono, ad esempio: la omosessualità, il transessualismo, il sadismo, il masochismo.
.04
Ignoranza
can. 1096 Codice Diritto Canonico
Perché si possa parlare di valido consenso matrimoniale, occorre che i contraenti siano a conoscenza di alcuni aspetti fondamentali del matrimonio.
In particolare occorre che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio a cui si stanno vincolando è:
- una comunità di vita;
- tra un uomo e una donna;
- cui ci si impegna in forma definitiva;
- finalizzata alla procreazione.
Questa conoscenza minima è imprescindibile e si considera acquisita raggiunta la pubertà.
.05
Errore
can. 1097 Codice Diritto Canonico
A differenza dell'ignoranza, l’errore è falsa conoscenza della realtà. Si capisce come un consenso compiuto non possa derivare da una conoscenza erronea.
L’errore può portare alla nullità del matrimonio solo se particolarmente grave. Il Diritto Canonico considera eventuale motivo di nullità l’errore:
- sulla identità della persona del Coniuge (scambio di persona), o su di una sua qualità voluta fortemente;
- sulle qualità essenziali del matrimonio (ad esempio qualora ci sia la convinzione di poterlo sciogliere liberamente, in qualsiasi momento).
.06
Dolo
can. 1098 Codice Diritto Canonico
Il dolo, inganno posto in essere volontariamente, può portare ad una dichiarazione di nullità del matrimonio se è ordito per estorcere il consenso e per nascondere una qualità del consorte che potrebbe gravemente perturbare la futura vita coniugale (ad esempio la sterilità o una grave malattia sessualmente trasmissibile).
Non si richiede che l’inganno sia necessariamente compiuto dalle parti, ben potendo essere mandato ad effetto anche da terzi (ad esempio i genitori).
.07
Simulazione
can. 1100 Codice Diritto Canonico
Il fenomeno della simulazione ricorre quando c’è dissociazione, consapevole e positivamente voluta, tra ciò che si vuole e ciò che si dice di volere.
In altre parole: si finge e si dice di volere ciò che in realtà si esclude.
La simulazione può essere totale o parziale. È totale quando il Coniuge esclude il matrimonio nella sua totalità, interpreta e vive il matrimonio e la celebrazione come una messa in scena.
La simulazione è invece parziale quando il Coniuge esprime una volontà che esclude una caratteristica essenziale del matrimonio religioso:
- l'indissolubilità;
- l'obbligo di fedeltà;
- la dignità sacramentale;
- la finalità procreativa;
- il bonum coniugum: l’adoperarsi per fare del matrimonio un luogo di condivisione e crescita, radicato nel reciproco aiuto materiale e spirituale.
.08
Condizione
can. 1102 Codice Diritto Canonico
La condizione è una circostanza esterna ed incerta, da cui si fa dipendere la efficacia di un atto giuridico, nel nostro caso l'efficacia del matrimonio stesso.
In Diritto Canonico la condizione futura determina nullità del matrimonio. Non si può infatti parlare di una piena volontà di sposarsi quando questa sia condizionata al verificarsi di un evento futuro, e quindi indefinito.
.09
Violenza o Timore
can. 1103 Codice Diritto Canonico
E’ invalido il matrimonio celebrato perché costretti da violenza o timore grave, tali per cui l’unica scelta possibile risulta essere la celebrazione delle nozze. Anche il timore reverenziale, purchè grave, può portare ad una dichiarazione di nullità del matrimonio.
La minaccia può provenire anche da persone diverse dal Coniuge (ad esempio dai familiari) e può essere non intenzionale.
.10
Difetto di Forma
can. 1108 Codice Diritto Canonico
Il Diritto Canonico richiede una forma per la valida celebrazione del matrimonio: la presenza di due testimoni e del celebrante.
I testimoni non devono porre alcun atto specifico, devono solo dar atto dell'avvenuta celebrazione. Ad essi non è richiesto alcun requisito, neppure il fatto di essere battezzati. Il celebrante, che chiede e riceve in nome della Chiesa il consenso matrimoniale, deve avere ‘facoltà’: semplificando, deve essere a ciò autorizzato. Questa facoltà, che è propria del Parroco e del Vescovo del luogo, può anche essere riconosciuta ad altri Sacerdoti. Le ipotesi di nullità per mancanza di forma canonica sono spesso riconducibili proprio a vizi nella ‘facoltà’: ad esempio mancanza/vizi nella delega ad altri Sacerdoti.
.11
Impedimenti
can. 1083 e ss. Codice Diritto Canonico
In questi casi la nullità non dipende da un consenso invalido ma da condizioni dei coniugi che possono rappresentare un ostacolo al rapporto coniugale.
Tali impedimenti possono essere l’età, il vincolo di un precedente matrimonio, l’ordine sacro, il vincolo di parentela o affinità, l’impotenza coeundi.
In particolarè l’impotenza coeundi (can. 1084 Codice Diritto Canonico) è l’impossibilità ad esprimere l’unione sessuale, che prescinde dalla capacità di generare (fertilità). Può colpire sia l’uomo che la donna, deve essere precedente il matrimonio e non deve essere guaribile con mezzi ordinari.
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